Segnalazione Illeciti – whistleblowing

Segnalazione illeciti

Ai sensi dell’art. 54-bis del D.lgs. 165/2001, così come modificato dalla L. 179/2017  in materia di tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti, il dipendente che, nell’interesse dell’integrità della società, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ovvero all’ANAC, o denuncia all’autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione.

L’identità del segnalante non può essere rivelata; la segnalazione è sottratta all’accesso degli atti amministrativi.

Le tutele non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione e nei casi previsti dall’art. 54-bis del D.lgs. 165/2001.

Al fine di garantire una ricezione rapida e certa e mantenere la riservatezza del segnalante, ogni segnalazione va presentata all’attenzione del Responsabile per la prevenzione della corruzione mediante invio per posta elettronica all’indirizzo: info@loretomultiservizi.it